STATUTO DELLA “FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE”
Art. 1 – Costituzione e denominazione
1.1.- E’ costituita quale fondazione di partecipazione tra la Fondazione di Modena e il Comune di Modena (d’ora in poi soci fondatori), la “FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE”, di seguito denominata “Fondazione”.
1.2.- La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000 e dalle leggi collegate.
1.3.- La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
Art. 2 – Sede legale e durata
2.1.- La Fondazione ha sede legale in Modena.
2.2.- La sua durata è illimitata.
Art. 2 – Sede legale e durata
2.1.- La Fondazione ha sede legale in Modena.
2.2.- La sua durata è illimitata.
Art. 3 – Finalità della Fondazione
3.1.- La Fondazione, quale istituzione culturale che opera nel settore dell’immagine, persegue finalità di produzione, valorizzazione e promozione dell’immagine contemporanea e di ogni altra forma di arte visiva nelle sue diverse realizzazioni, tutelando e valorizzando il patrimonio collezionistico affidatole in gestione ed incoraggiando, realizzando e partecipando a iniziative ed eventi formativi e culturali di rilevanza locale, nazionale e/o internazionale.
3.2.- La Fondazione ha come finalità l’unificazione in un unico soggetto giuridico, e la conseguente gestione unitaria delle attività e dei patrimoni precedentemente gestiti da “Fondazione Fotografia Modena”, “Museo della Figurina” e “Galleria civica di Modena” (nel presente Statuto definiti gli “Istituti preesistenti”), che porti al loro coordinamento, consolidamento e rilancio internazionale. A tal fine la Fondazione valorizzerà le specificità di ciascun Istituto preesistente e gli specifici “marchi identitari”, allo scopo di assumere un profilo d’importanza strategica per lo sviluppo culturale della città di Modena e ampliarne la visibilità a livello nazionale e internazionale, rafforzando l’attività di ricerca, quella didattica e quella espositiva.
3.3.- La Fondazione, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai soci fondatori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli Istituti preesistenti, persegue obiettivi culturali integrati nel quadro di una programmazione unitaria.
3.4.- Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
a) la tutela del patrimonio e la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
b) l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
c) l’organizzazione e partecipazione a eventi formativi e culturali di rilevanza locale, nazionale, internazionale,
d) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e gli organi competenti per il turismo.
3.5.- La Fondazione non ha fini di lucro. Pertanto, eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere tassativamente destinati alla realizzazione delle attività statutarie. Parimenti, é fatto divieto, durante la vita della Fondazione, di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Art. 4 – Attività della Fondazione
4.1.- La Fondazione esercita e promuove, direttamente e/o indirettamente, attività culturali, artistiche, espositive, editoriali, archivistiche, documentarie, museali, didattiche, di formazione, di tutela, di ricerca, di catalogazione e restauro, di raccolta di materiali e documenti relativi alle arti visive, con particolare riguardo al disegno, alla fotografia, alla grafica e, più in generale, all’immagine.
4.2. – Segnatamente la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:
• produrre e distribuire mostre temporanee allestite con opere provenienti dalle proprie collezioni, da quelle dei soci fondatori o da altre proprietà; mantenere e allestire esposizioni permanenti aperte al pubblico di opere delle proprie collezioni, di quelle dei soci fondatori o di terzi;
• costituire e implementare una propria collezione di opere d’arte e di valore storico;
• valorizzare e conservare le proprie collezioni, nonché quelle dei soci fondatori o di terzi;
• attivare corsi di educazione permanente rivolti alle scuole ed istituire attività formative di alta specializzazione nel settore delle arti visive e dell’immagine;
• curare la manutenzione, la protezione o il restauro di collezioni e singole immagini;
• svolgere attività di catalogazione di collezioni di proprietà di altri Enti, pubblici e privati;
• offrire servizi di consultazione al pubblico dei materiali di una biblioteca specializzata, una fototeca e/o una videoteca;
• svolgere attività di restauro;
• promuovere i giovani artisti offrendo idonei spazi espositivi;
• realizzare iniziative divulgative e di studio quali, ad esempio, conferenze, seminari, congressi, borse di studio;
• promuovere intese con enti scientifici, culturali e formativi, italiani ed esteri;
• fornire consulenze e servizi a committenti esterni, pubblici e privati;
• effettuare attività legate alla promozione artistica, fotografica ed ai mezzi di espressione, ivi inclusa quella editoriale;
• ogni altra attività coerente con le finalità sociali.
4.3.- Per il concreto svolgimento delle attività indicate ed il raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione potrà, tra l’altro:
• stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi comprese, a titolo esemplificativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’acquisto di beni, anche immobili, l’assunzione di personale nelle forme giuridiche più opportune, che sia considerato funzionale e sostenibile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
• acquisire o dismettere opere d’arte ed altri beni di valore artistico e storico al fine di costituire e gestire una propria collezione;
• stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolta di opere;
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
• partecipare ad associazioni e fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente e indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
• richiedere contributi pubblici e privati;
• stipulare convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
• stipulare contratti per la vendita di servizi e svolgere attività di commercializzazione di cataloghi, di prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, di fotografie e di oggettistica,
• stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione;
• stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
• accettare donazioni o lasciti;
• porre in essere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità statutarie, ricercando condizioni di equilibrio economico e finanziario.
Art. 5 – Patrimonio e mezzi di esercizio
5.1.- Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei fini previsti dal presente Statuto;
• dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
• dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
• da eventuali avanzi di bilancio.
5.2.- Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali la Fondazione dispone:
• dei redditi rivenienti dai beni patrimoniali di cui all’art. 5.1 del presente Statuto;
• delle somme che ad essa pervengano dai Soci fondatori e dai Partecipanti, da Enti privati o pubblici interessati ai suoi scopi se non destinate ad incremento del fondo di dotazione;
• delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio di dotazione;
• di ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del fondo di dotazione;
• dei ricavi e dei proventi derivanti da attività economiche quali ad esempio organizzazione di scuole o corsi di formazione, sponsorizzazioni od organizzazione di rassegne ed eventi culturali o scientifici, vendita di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività culturali , laboratori didattici e vendita di prodotti connessi alle attività di cui all’art.4.
5.3.- Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento delle risorse economiche che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più coerente alle sue finalità.
Art. 6 – Membri della Fondazione
6.1.- Sono membri della Fondazione:
• i soci fondatori.
• i soci partecipanti.
6.2.- Sono soci fondatori la Fondazione di Modena ed il Comune di Modena.
6.3.- Ottengono la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o gli enti, pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano all’attività della Fondazione mediante contributi economici, anche in natura, secondo le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 – Recesso ed esclusione
7.1.- I soci fondatori e i soci partecipanti possono recedere dalla Fondazione dandone formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte. Il recesso avrà comunque efficacia dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo alla comunicazione di recesso.
7.2.- Il Consiglio di Amministrazione decide l’esclusione dei Partecipanti per grave motivo, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, l’inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, incluso l’obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti, la morosità, aver tenuto comportamenti o aver compiuto atti non compatibili con la permanenza nella Fondazione.
7.3.- I soci fondatori e i soci partecipanti non possono ripetere i contributi versati alla Fondazione, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
7.4.- Il recesso di uno dei soci fondatori determina automaticamente lo scioglimento della Fondazione.
Art. 8 – Organi della Fondazione
8.1- Organi della Fondazione sono:
1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Revisore dei conti.
Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione
9.1.- L’amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente.
9.2.- Due componenti del Consiglio sono nominati dal fondatore Fondazione di Modena; due componenti sono nominati dal fondatore Comune di Modena; il quinto componente, che assumerà la carica di Presidente, è nominato congiuntamente da Comune di Modena e Fondazione di Modena, su proposta del Comune di Modena. In caso di mancato accordo dei soci fondatori, la nomina del quinto componente spetterà a rotazione a ciascuno dei soci fondatori fino a quando non sarà possibile la nomina congiunta. In tal caso la prima nomina verrà fatta dal Comune di Modena.
9.3.- I Consiglieri sono nominati a tempo determinato per un periodo corrispondente a tre esercizi, scadono all’approvazione del rendiconto del terzo esercizio e sono rinominabili per non più di una volta.
9.4.- Ove alcuno di essi non dovesse assolvere diligentemente i doveri della carica o dovesse rendersi responsabile di atti e/o comportamenti gravemente lesivi delle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica con decisione da prendersi con il voto unanime degli altri amministratori. In detta eventualità, come pur nel caso di morte, rinuncia o di assoluto impedimento di uno degli amministratori, la loro sostituzione seguirà gli stessi criteri che hanno presieduto alla relativa nomina.
9.5.- Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà l’intero Consiglio. La decadenza non incide sulla rotazione prevista dall’art.9.2.
Art. 10 – Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione
10.1.- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti all’amministrazione, in via tanto ordinaria quanto straordinaria, del patrimonio ed in genere per la gestione della Fondazione.
10.2.- In particolare, il Consiglio:
a) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora ciò dovesse rendersi necessario e/o opportuno;
b) delibera sulle domande di ammissione dei Partecipanti, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del presente Statuto; determina i contributi necessari per assumere la qualifica di Partecipante;
c) Approva il Piano Operativo Pluriennale, di durata triennale;
d) approva il Bilancio Preventivo Annuale, corredato da una relazione programmatica e di indirizzo, comprendente il Piano Operativo Annuale;,
e) approva il Conto Consuntivo Annuale;
f) approva gli eventuali regolamenti interni, tra cui quello di amministrazione e quello di organizzazione;
g) delibera sui temi del personale e dei collaboratori, nonché sugli acquisti di beni e servizi secondo quanto stabilito dai regolamenti interni e dalla normativa vigente;
h) delibera sugli acquisti dei beni immobili;
i) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti disposti da terzi;
j) delibera sulle alienazioni, conferimenti, permute e su qualsiasi altro atto di trasferimento e/o disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
k) nomina il Direttore Generale della Fondazione, determina il suo trattamento economico e normativo, ne valuta l’operato, può autorizzare il Presidente a conferirgli procura, affinché abbia la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, determinandone contenuto e limiti;
l) può nominare il Comitato Scientifico, determinandone gli eventuali emolumenti;
m) può nominare un Responsabile Amministrativo.
10.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì adottare le proprie deliberazioni (ad eccezione di quelle relative all’approvazione del Bilancio Preventivo Annuale e del Conto Consuntivo Annuale) senza riunire i suoi componenti, mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto dai Consiglieri, anche tramite e-mail o telefax. In tal caso il Presidente sottopone ai Consiglieri una bozza di verbale, e ciascun Consigliere può approvare la deliberazione esprimendo il proprio voto favorevole:
(i) sottoscrivendo la suddetta bozza di verbale, e quindi recapitandola o trasmettendola (anche tramite e-mail o telefax) al Presidente; ovvero, in alternativa, anche senza sottoscrizione fisica della bozza di verbale;
(ii) trasmettendo al Presidente un documento dal medesimo sottoscritto (anche tramite e-mail o telefax), da cui deve risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In tutti i casi di deliberazione senza riunione, il verbale della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione darà atto delle precedenti deliberazioni adottate senza riunire il Consiglio.
10.4.- La riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi componenti, con lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita o trasmessa con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, inviato con tre giorni di preavviso, almeno due volte l’anno per l’esame e l’approvazione del Bilancio Preventivo Annuale e del Conto Consuntivo Annuale. L’avviso di convocazione della riunione dovrà indicare ordine del giorno, luogo ed ora della seduta. La deliberazione senza riunione del Consiglio viene adottata su richiesta del Presidente a mezzo telefax o e-mail, con le modalità previste dall’ultimo comma dell’art.10.3. Le delibere con o senza riunione del Consiglio di Amministrazione, vengono assunte coi medesimi quorum di partecipanti e di voti di cui ai successivi commi 10.5 e 10.6.
10.5.- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età.
10.6.- Le deliberazioni di cui ai punti a, c, d, e, h, j, k, l, del comma 10.2 sono approvate e quindi assunte con la presenza e i voti favorevoli di almeno quattro consiglieri.
10.7.- Le deliberazioni – anche ove adottate senza riunione del Consiglio – constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, dallo stesso nominato, e sono estese su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle Società per azioni.
10.8.- Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
10.9.- Ogni Consigliere di amministrazione può avere la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, in forza di procura, speciale o generale, rilasciata dal suo Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 – Il Presidente
11.1.- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
11.2.- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.
11.3.- In caso di assenza o impedimento del Presidente e dovendo adottare atti urgenti vi provvederà il Consigliere più anziano di età al momento in carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.
Art. 12 – Il Direttore Generale
12.1.- Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale con compiti scientifici, operativi e manageriali.
12.2.- Il Direttore Generale è responsabile della gestione della Fondazione nel suo complesso, nonché dello sviluppo e dell’attuazione del suo progetto culturale e scientifico. Dirige l’attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, avvalendosi di un’apposita struttura organizzativa, articolata in specifiche Sezioni, che valorizzano anche le aree di attività dei singoli marchi, elabora, progetta e realizza le attività della Fondazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Direttore Generale:
a. programma l’attività culturale e artistica, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, ivi inclusa la produzione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, tutela, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio artistico affidato in gestione alla Fondazione;
b. elabora, avvalendosi della collaborazione del Responsabile Amministrativo qualora nominato, e dei Coordinatori delle diverse sezioni la proposta di Bilancio Preventivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
c. elabora le proposte di Piano Operativo Pluriennale e di Piano Operativo Annuale, con il supporto del Comitato Scientifico e in collaborazione con i coordinatori delle diverse sezioni, di cui valorizza le competenze, le professionalità e l’autonomia curatoriale e scientifica, in coerenza con le linee strategiche di mandato e ne cura l’attuazione;
d. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola.
e. può partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico, ove nominato.
f. può rivolgersi al Comitato Scientifico per pareri o consulenze specifiche sulle attività da svolgere;
g. assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
h. assicura una stretta relazione con il territorio e in particolare con le altre istituzioni culturali;
i. gestisce, in coerenza con le relative convenzioni e regolamenti, le collezioni della Fondazione, dei soci fondatori, nonché di altri soggetti pubblici e privati che intendano affidare le proprie collezioni alla Fondazione;
l. autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero;
m. organizza attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso la Fondazione previa comunicazione e/o autorizzazione dei soggetti proprietari, il tutto in coerenza e nel rispetto dei relativi regolamenti;
n. promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
o. svolge attività di ricerca, rendendone pubblici i risultati; propone al Consiglio di Amministrazione iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì ad attività formative, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
p. propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti i coordinatori delle diverse sezioni , l’importo dei biglietti d’ingresso alle sale espositive e alle mostre;
q. propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti i coordinatori delle diverse sezioni , gli orari di apertura in modo da assicurare la più ampia fruizione pur nell’ambito di una generale sostenibilità delle azioni proposte.
12.3.- Il Direttore Generale può avere la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, in forza di procura, speciale o generale, rilasciata dal suo Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
12.4.- Il Direttore Generale è retribuito nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
12.5.- Il Direttore Generale dura in carica per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile.
Art. 13 – Comitato Scientifico
13.1. –Il Comitato Scientifico, qualora nominato, concorre con la propria attività alla definizione delle linee della Fondazione sotto il profilo scientifico e culturale. Fornisce pareri sugli indirizzi scientifici generali e sulla programmazione annuale/pluriennale e può proporre idee e interventi utili al perseguimento degli scopi della Fondazione.
13.2. – Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri.
13.3.- I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità di riconosciuto prestigio e comprovata esperienza nel campo della cultura, dell’arte o delle altre attività svolte dalla Fondazione.
13.4.- Il Comitato Scientifico resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e i suoi membri possono essere rinominati per non più di una volta.
13.5.- Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per esprimere il proprio parere sulle linee strategiche di mandato e sui Piani Operativi. Può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del Direttore generale. I verbali delle riunioni del Comitato scientifico sono comunque trasmessi al Consiglio di Amministrazione.
13.6.- Alle riunioni del Comitato Scientifico possono essere chiamati il Direttore Generale, e i coordinatori delle sezioni.
Art. 14 – Il Revisore dei conti
14.1.- Il Revisore dei conti è nominato congiuntamente dai soci fondatori tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
14.2.- Fermo restando il controllo esercitato dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 25 c.c., il Revisore dei conti è l’organo, costituito in forma monocratica, di controllo della Fondazione ed assolve le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio sindacale.
14.3.- Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime un parere mediante apposita relazione sui bilanci, consuntivi e preventivi, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.
14.4.- I soci fondatori nominano congiuntamente, sempre tra gli iscritti all’Albo dei Revisori legali, anche un Revisore dei conti supplente, destinato a subentrare al Revisore dei conti effettivo nel caso in cui quest’ultimo dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla propria funzione.
14.5.- Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
14.6.- Il Revisore dei conti effettivo ed il Revisore dei conti supplente restano in carica per un periodo corrispondente a tre esercizi, scadono all’approvazione del rendiconto del terzo esercizio e sono rinominabili per non più di una volta.
Art. 15 – Durata dell’esercizio sociale
15.1.- L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
15.2.- Il Consiglio di Amministrazione approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Conto Consuntivo Annuale – da redigersi in conformità ai principi contabili per gli enti no profit approvato con atto di indirizzo in data 11/02/2009 dall’Agenzia per il Terzo Settore ed entro il 31 luglio di ogni anno il Bilancio Preventivo Annuale per l’anno successivo.
Art. 16 – Programmazione
16.1 – L’attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico-finanziario-annuale nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale, rispettivamente Piano Operativo Annuale e Piano Operativo Pluriennale.
16.2 – I Consiglio di Amministrazione, nell’approvazione del Piano Operativo Pluriennale e annuale, procede come segue:
1. il Consiglio di Amministrazione sentito, ove nominato, il Comitato Scientifico, definisce e approva le linee strategiche di mandato;
2. il Consiglio di Amministrazione incarica il Direttore Generale di redigere un Piano Operativo Pluriennale in attuazione delle linee strategiche di mandato;
3. il Direttore Generale, eventualmente in collaborazione con il Comitato Scientifico, ove nominato, e con i Coordinatori delle Sezioni, predispone il Piano Operativo Pluriennale e il Piano Annuale, e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione;
4. il Consiglio di Amministrazione approva i Piani proposti dal Direttore Generale, previo parere non vincolante del Comitato Scientifico, ove nominato; nel caso in cui il Piano Operativo Annuale comporti modifiche del Piano Operativo Pluriennale già approvato, le stesse dovranno essere adottate con le modalità indicate al precedente punto 3.
16.3 – L’eventuale modifica del Piano Operativo Pluriennale non incide sulla sua durata.
Art. 17 – Scioglimento
17.1.- Se lo scopo della Fondazione diventerà impossibile o se il patrimonio sarà insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 del Codice Civile, la Fondazione si estinguerà ovvero, ove possibile, si trasformerà ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile.
17.2.- In caso di scioglimento della Fondazione, i Soci fondatori ripristineranno la situazione ex ante, separando e riattribuendo a ciascun fondatore le attività riconducibili agli Istituti preesistenti; il patrimonio residuo di proprietà della Fondazione sarà devoluto, in proporzione all’ammontare degli apporti erogati, ai soci fondatori per il soddisfacimento di finalità analoghe a quelle della disciolta Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 18 – Rinvio
18.1.- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.
Art. 19 – Norma transitoria
19.1. Il Presidente in carica decade all’approvazione della modifica statutaria con la quale la denominazione della fondazione viene modificata da “Fondazione Fotografia Modena” a “ Fondazione Modena Arti Visive”. Il Presidente entrante è nominato secondo le disposizioni di cui all’art.9 comma 2.
19.2. La disposizione di cui all’art. 9, comma 3 si applica a partire dal primo mandato successivo a quello in corso al momento della modifica statutaria di cui al comma precedente.